Altre informazioni
1.Cos’è il Whistleblowing
È un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge
anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto:
“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano
violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di scoprire e contrastare
fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).
Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano
violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse
pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a
conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione, e soggetti obbligati ad applicare
la citata normativa si rimanda alle Linee guida recentemente approvate da ANAC
(https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing).
2. Chi può effettuare la segnalazione
Il personale dipendente di DAs;
I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività a
favore di DAs;
I volontari e tirocinanti anche non retribuiti di DAs;
I lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del
settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano
opere.
3. Oggetto della segnalazione
Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già
commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che
saranno commesse e che consistono in:
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di
organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali
relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei
prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza
nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati
personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
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atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti
dell’Unione.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato
motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o
denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità
nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste
legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono
esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure
gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti
vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e
un altro lavoratore.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui su denuncia la commissioni
di atti ritorsivi presuntivamente subito in conseguenza della segnalazione del fatto illecito vanno
inoltrate esclusivamente ad ANAC che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la
sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, nel caso di fondatezza della
segnalazione.
4. Come presentare la segnalazione
Per presentare la segnalazione è possibile utilizzare la piattaforma dedicata che consente la
segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità
della società.
Nella segnalazione è necessario che risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui
si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto; (iii) le generalità o
altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche
allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione,
nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive
di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le
informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d.
“voci di corridoio”).
Una volta effettuata la segnalazione, la piattaforma in uso rilascia un codice che permette al
segnalante di verificare lo stato della pratica, riscontrando eventuali richieste di chiarimenti,
anche inviando documenti o informazioni utili, nonché di conoscere l’esito della segnalazione.
Qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, ove il
segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa viene archiviata.
La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della
riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.
Mediante tale istituto, DAs, in funzione anticorruzione, intende fornire uno strumento operativo di
presidio dell’etica e della legalità, per conseguire un miglioramento della propria organizzazione.
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5. Divieto di ritorsione
Il segnalante non può subire alcuna ritorsione da parte di DAs per via della segnalazione.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità
giudiziaria dal segnalante, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una
segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia
conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o
contabile.
Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:
il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
la retrocessione di grado o la mancata promozione;
il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio,
la modifica dell'orario di lavoro;
la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
le note di merito negative o le referenze negative;
l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a
tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta
conversione;
il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i
pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la
perdita di redditi;
l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o
informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione
nel settore o nell'industria in futuro;
la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
l'annullamento di una licenza o di un permesso;
la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Il segnalante che ritenga di aver subito una delle ritorsioni appena elencate può comunicare
all'A.N.AC. le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell’attivazione delle ulteriori tutele di cui
all’art. 19 del Decreto, anche in sede giudiziaria.
6. Cosa fa DAs
L’unità di supporto al RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza) provvede a:
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dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni
dalla data del suo ricevimento;
mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se
necessario, integrazioni;
dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante
audizioni e acquisizione di documenti;
dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi;
comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.
Roma, 11 dicembre 2023.
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